Art. 10.
(Disciplina delle erogazioni liberali).

      1. A decorrere dall'esercizio 2008 e per ciascuno degli anni 2009 e 2010, le erogazioni liberali per un importo non superiore a 30.000 euro, effettuate da persone

 

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fisiche a favore di imprese di produzione, di distribuzione e di esercizio cinematografici per i film riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, o realizzati in coproduzione ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, nonché le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle imprese o delle fondazioni operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, per le opere liriche e concertistiche, per le rappresentazioni teatrali, per le commedie musicali, per le rappresentazioni di danza e per le attività circensi, sono deducibili dal reddito complessivo determinato ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.